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03/01/2008 - Nuovo Forfait per i contribuenti minimi, dall' 1/1/'08


Chi è minimo. Il regime dei contribuenti minimi e marginali rappresenta dal 1° gennaio 2008, il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che, nel 2007, abbiano percepito ricavi o compensi inferiori a 30.000€ lordi, non abbiano effettuato cessioni all'esportazione, non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente e non abbiano effettuato, nel triennio 2005-2007 acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000€.
Dal 1° gennaio 2008 possono iniziare automaticamente ad avvalersi del regime forfettario senza dover fare alcuna comunicazione preventiva all'amministrazione fiscale.
Adempimenti. Il regime forfettario prevede un'imposta del 20 percento sul reddito (ricavi meno costi) in alternativa a irpef, irap e iva. Per potersi avvalere del regime forfettario i soggetti interessati devono, a partire dal 1° gennaio 2008, eliminare dalla fatturazione ai propri clienti l'addebito dell'iva.
Di conseguenza, venendo meno, per essi, l'obbligo di versamento dell'iva sulle vendite di beni o prestazioni di servizi, verrà meno anche il diritto alla detrazione dell'iva assolta sugli acquisti.
Per queste ragioni, continuare nel tempo ad addebitare l'iva ai propri clienti, indicherà da parte del contribuente interessato, la scelta di escludere, al momento, il regime semplificato e di permanere, invece, nel regime ordinario. Chi invece intraprende nuove attività, deve specificare la sua adesione, o meno, al regime.
I vantaggi dell'adesione al regime forfettario, sono abbastanza ridotti e solo per alcune categorie specifiche.
Si consiglia, quindi, i soggetti interessati, di interpellare lo studio per una ponderata valutazione della situazione.


02/01/2008 - Contanti, assegni, libretti di deposito (attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio a partire dal 30/04/2008)


A partire dal 30 aprile 2008 scenderà da €12.500 a €5.000, il limite per il trasferimento di contante, librettti a l portatore e assegni al portatore; saranno vietate le operazione "frazionate".
I libretti di assegni riporteranno la clausola della non trasferibilità. Per gli assegni trasferibili si pagherà un'imposta di €1,50 ogni assegno.
Non potranno più circolare assegni al portatore; consentita solo la girata "piena", ossia con i dati completi del beneficiario (indicazione del codice fiscale).
Se al 29 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del Dlgs 231/07) il saldo sul libretto di deposito eccede i 5.000€, il libretto dovrà essere estinto o ridotto entro il 30 giugno 2009; in caso di trasferimenti occorre comunicare i dati del cessionario, codice fiscale compreso, entro 30 giorni.

 
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